Novità per la revisione delle cooperative
Per verificare che la cooperativa persegua effettivamente gli scopi e l’oggetto per cui essa è stata costituita, ogni due anni esse viene sottoposta a una revisione ordinaria. Non si tratta solo di un controllo obbligatorio, ma anche di un momento di consulenza e confronto sulla situazione della cooperativa e le prospettive future. Di recente nella regione Trentino-Alto Adige sono state introdotte alcune novità legislative riguardanti la revisione. Quali? Abbiamo raccolto quelle più significative in questo articolo.
Il controllo e la vigilanza delle cooperative è uno dei compiti principali della nostra associazione di rappresentanza Coopbund. È importante, infatti, verificare che le imprese che portano il titolo di cooperative siano effettivamente anche tali. Tramite la revisione ordinaria biennale delle proprie associate, Coopbund si accerta che le imprese cooperative perseguano realmente gli scopi mutualistici e l’oggetto che si erano prefissate in sede di costituzione e che la loro situazione economico-finanziaria sia solida. Questo controllo per le cooperative può essere un’opportunità per verificare il proprio stato di salute, risolvere le problematiche riscontrate nell’ambito della revisione e fissare nuovi obiettivi per il futuro, dando continuità e proseguo alla cooperativa.
Di recente nella nostra regione sono state introdotte varie novità in materia di vigilanza, revisioni e registro delle cooperative. Ecco a voi in breve i principali cambiamenti stabiliti dalla legge regionale 14 del 25 ottobre 2016:
Revisione ordinaria annuale per le cooperative neocostituite
A partire dal 2017 le cooperative per i primi tre anni dal deposito del primo bilancio d’esercizio saranno sottoposte annualmente alla revisione ordinaria. In questo modo le cooperative neocostituite verranno monitorate costantemente e eventuali difficoltà nella gestione di queste imprese potranno essere gestite e affrontate fin da subito al meglio.
Innalzamento delle soglie riguardanti l’obbligo di effettuare la revisione dei conti
A partire dal 31 dicembre 2016 le cooperative che per il secondo anno consecutivo non abbiano superato due dei seguenti limiti, non hanno più l’obbligo di avere un revisore legale dei conti: un totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 4,4 milioni di euro, un totale delle vendite e delle prestazioni superiore a 8,8 milioni di euro, più di 50 dipendenti occupati. L’incarico di revisione legale dei conti per queste cooperative che aderiscono ad un’associazione di rappresentanza, si intende automaticamente conferito a quest’ultima / In compenso queste cooperative dovranno sottoporsi annualmente alla revisione ordinaria.
Introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie con importi ridotti
Con la nuova legge regionale sono state introdotte sanzioni che l’organo di revisione, ossia il revisore incaricato dall’associazione di rappresentanza, deve accertare e comunicare all’Ufficio per lo sviluppo della cooperazione. Sono state individuate le seguenti fattispecie che possono portare all’applicazione di una sanzione amministrativa:
- La cooperativa non mette a disposizione del revisore i propri documenti e non gli comunica ogni altra informazione necessaria per l’esecuzione della revisione (sono previste sanzioni da 2.000 a 5.000 €).
- La cooperativa non adotta le modifiche statutarie richieste dal revisore oppure dalla struttura amministrativa nei termini contenuti nella diffida (sono previste sanzioni da 1.000 a 3.000 €).
- La cooperativa non ottempera alle prescrizioni impartite in sede di revisione entro i termini fissati nella diffida (sono previste sanzioni da 500 a 2.000 €)
- Omessa comunicazione alla struttura amministrativa della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente all’atto del deposito del bilancio di esercizio presso il registro imprese (sono previste sanzioni da 200 a 1.200 €)