Contributi provinciali per le cooperative – legge 1/1993
I contributi concessi alle cooperative altoatesine per la loro attività ai sensi della legge 1/1993 sono relativi a:
- Capitalizzazione iniziale e ricapitalizzazioni future;
- Acquisto di beni mobili e immobili, nonché locazione o leasing degli stessi;
- Spese per assistenza tecnica;
- Contributo per personale altamente qualificato nell’impresa.
Possono beneficiare tutte le cooperative sociali; le cooperative non sociali che abbiano rilevato un’impresa e quelle che siano composte per almeno il 60% da lavoratori licenziati a seguito di riduzione di personale o chiusura definitiva dell’azienda. Possono inoltre beneficiare dei contributi le cooperative che siano particolarmente innovative o con rilevante valenza sociale, nonché le cooperative che promuovono l’imprenditoria femminile.
Tra le più rilevanti spese non ammissibili a contributo, ricordiamo: l’acquisto di materiale di consumo; beni di valore al di sotto di 100,00 euro (ad eccezione del materiale pedagogico per le microstrutture infantili); le iniziative pubblicitarie, salvo la realizzazione di siti internet aziendali.
- L’agevolazione per la capitalizzazione e ricapitalizzazione può essere concessa per un importo minimo di spesa ammissibile di euro 2.500,00 e non può superare il valore del patrimonio netto moltiplicato per 5. Qualora la cooperativa non sia costituita da più di tre anni, può fare riferimento al capitale sociale versato in fase costitutiva il quale deve essere sempre moltiplicato per 5.
- L’agevolazione per tutte le restanti voci prevede un minimo di spesa ammissibile di euro 5.000,00 e non può superare il valore del patrimonio netto moltiplicato per 10. Qualora la cooperativa non sia costituita da più di 5 anni, può fare riferimento al capitale sociale versato in fase costitutiva moltiplicato per 10.
Le percentuali di contribuzione sono attribuite, sulla spesa ammessa, dagli uffici provinciali. Per fare un esempio, qualora una cooperativa richieda un contributo per una spesa di 10.000,00 euro, l’ufficio potrà ammetterne a contributo 6.000,00 e su questi applicare la percentuale di contribuzione.
Le agevolazioni vanno da un minimo di 35% della spesa ammessa e aumentano secondo parametri specifici fino ad un massimo di 65% per alcune categorie.
Sì, i contributi concessi ai sensi della legge 1/1993 sono soggetti a “de minimis” in materia di aiuti di Stato. Ciò significa che l’impresa cooperativa può ricevere fino a massimo 200.000,00 euro nell’arco di tre anni. Per fare un esempio, si consideri la cooperativa Alfa nel triennio 2015-2017 che ha ottenuto i seguenti contributi:
- euro 60.000,00 nel 2015
- euro 100.000,00 nel 2016
Potrà ricevere fino a massimo euro 40.000,00 nel 2017.
Nel triennio successivo, 2016-2018 verranno meno i 60.000,00 del 2015 e potrà di conseguenza ricevere nuovamente 60.000,00 euro.
Per le cooperative che si occupano di prodotti agricoli il “de minimis” è fissato ad euro 15.000,00.
Avete ancora dei dubbi o volete semplicemente saperne di più?
All’interno dell’associazione delle cooperative Coopbund il referente per la legge 1/1993 è il dott. Alex Baldo che è a vostra disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni.
Potete contattarlo al numero 0471067100 o per e-mail: alex.baldo@coopbund.coop.
Per completezza di informazioni e dettagli, si rimanda sempre alla legge 8 gennaio 1993, n. 1 ed in particolare ai criteri di attuazione.