Contributi e aiuti alle cooperative
Di seguito i più importanti aiuti offerti alle cooperative durante la fase di emergenza coronavirus (dal più recente al più vecchio):
Decreto Contributo Ristorazione
Nell’ambito del DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, l’art. 58, al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare sprechi alimentari, ha istituito uno specifico Fondo finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle imprese in attività alla data del 15.8.2020.
Recentemente, con la pubblicazione sulla G.U. del DM 27.10.2020, il Ministero delle Politiche Agricole (MIPAAF) ha reso noto i criteri / modalità di gestione del predetto Fondo. Si evidenzia che il c.d. “concessionario”, ossia il soggetto che gestisce l’iter relativo alla richiesta /liquidazione del contributo in esame, è stato individuato in Poste Italiane spa.
Come sopra accennato, il contributo a fondo perduto in esame spetta alle imprese:
· esercenti quale attività prevalente:
55.10.00 | Alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo) |
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
56.21.00 | Catering per eventi, banqueting |
56.29.10 | Mense |
56.29.20 | Catering continuativo su base contrattuale |
· con un fatturato / corrispettivi medi del periodo marzo – giugno 2020 inferiore ai 3/4 del fatturato / corrispettivi medi del predetto periodo del 2019. Tale condizione non riguarda i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019, che possono richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi.
Per accedere al beneficio il soggetto interessato deve registrarsi al c.d.”Portale della ristorazione“, ossia la piattaforma web messa a disposizione dal concessionario (Poste Italiane spa) per la raccolta / gestione delle domande.
In particolare, l’art. 5 del Decreto in esame dispone che il soggetto beneficiario, per accedere al contributo, deve presentare la domanda telematicamente utilizzando la predetta piattaforma web ovvero presso uno sportello del concessionario (Poste Italiane spa).
Il nuovo contributo a fondo perduto del “Decreto Ristori-bis”
Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto Ristori-bis”, contenente una nuova serie di misure volte, tra l’altro, a sostenere le imprese colpite dall’emergenza COVID-19. In particolare:
• è stato esteso ad altre attività (vedesi tabella riportata nell’ALLEGATO 1 del decreto) il contributo a fondo perduto riconosciuto dal c.d. “Decreto Ristori” prevedendo inoltre l’incremento dello stesso del 50% per pasticcerie / gelaterie, bar e alberghi con domicilio fiscale / sede operativa nelle zone “arancio / rosse” oggetto delle limitazioni previste dal recente DPCM emanato per il contenimento dell’emergenza. Ricordiamo che la Provincia di Bolzano è Zona Rossa;
• è riconosciuto un “nuovo” contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività rientranti in specifici settori economici con domicilio fiscale / sede operativa nelle zone “rosse”.
Più dettagli sulla GAZZETTA UFFICIALE: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg
Novità DL n.137 del 28.10.2020 c.d. “Decreto Ristori”
Con la pubblicazione sulla G.U. sono entrate in vigore dal 29.10.2020 le nuove disposizioni previste dal c.d. “Decreto Ristori”. La più rilevanti sono:
• il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti specifiche attività nell’ambito dei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal nuovo DPCM emanato per il contenimento dell’emergenza COVID-19;
• l’estensione del “bonus canoni locazione” anche ai mesi di ottobre / novembre / dicembre a favore degli esercenti delle predette specifiche attività oggetto delle limitazioni;
• la “cancellazione” della seconda rata IMU 2020, con riferimento agli immobili / pertinenze utilizzati per l’esercizio delle predette attività oggetto delle limitazioni.
Più dettagli sulla GAZZETTA UFFICIALE: www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg
Aiuti per imprese interessate da perdite di fatturato
La ripartizione Economia della provincia di Bolzano ha attivato la possibilità di richiedere il contributo a fondo perduto per le piccole imprese a seguito dell’emergenza COVID-19.
Per la procedura completa si rimanda al sito del servizio provinciale (http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1036124) dove in alto a destra è possibile accedere direttamente al sistema my CIVIS.
Ricordiamo i criteri per poter accedere ai contributi:
- Liberi professionisti, lavoratori autonomi, imprese individuali, società di persone o di capitale (quindi anche COOPERATIVE) che svolgono una attività in provincia di Bolzano che:
- hanno iniziato l’attività prima del 23 febbraio 2020;
- per le imprese che hanno iniziato l’attività entro il 31.12.2018, hanno raggiunto nell’ultimo esercizio finanziario disponibile un reddito imponibile massimo di 50.000,00 €. Per le società con più di 1 socio (Quindi anche le cooperative) e imprese familiari il reddito imponibile massimo ammonta a 85.000,00 € (*vedi specifica sotto);
- per richiedenti che hanno iniziato l’attività tra l’1.1.2019 ed il 23.2.2020 non è richiesta la dimostrazione del calo di fatturato. Devono però aver raggiunto un fatturato medio di almeno 1.000,00 € per ogni mese di attività fino alla fine di febbraio 2020.
- hanno impiegato nel 2019 fino a un massimo di cinque addetti a tempo pieno (espressi in unità lavorative/anno – ULA – complessivi dell’impresa richiedente.
- Si deve inoltre aver avuto un calo del fatturato di almeno il 50 per cento nel mese di marzo o aprile o maggio 2020, rapportato allo stesso mese dell’anno precedente. Il sussidio dovrà essere restituito, maggiorato degli interessi, se in tutto l’anno 2020 non si sarà verificato un calo di fatturato di almeno il 20%. Il fatturato è definito come la somma delle fatture, delle ricevute, dei compensi e degli incassi giornalieri emessi, indipendentemente dall’incasso dei relativi importi.
*Specifica del soprastante punto 2:
Per imprese individuali, liberi professionisti o lavoratori autonomi, corrisponde alla somma dei redditi imponibili di cui ai relativi quadri per la determinazione del reddito derivanti dalle attività continuative quale libero professionista o d’impresa (Quadri RG, RE, RF e LM).
Per le società, corrisponde al reddito imponibile (Quadri RG, RE e RF), cui devono essere aggiunti i compensi Co.co.co. dei soci, che in sede di determinazione del reddito erano stati portati in detrazione.
DL 34/2020 “Decreto rilancio”
Misure per la capitalizzazione e il rafforzamento patrimonialie delle imprese (Art.25)
Contributo a fondo perduto per le imprese con fatturato non superiore a 5 mln (nel 2019), a condizione di aver subito un calo di fatturato nel periodo aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 di 2/3.
Tale condizione non è richiesta per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 01/01/2019. L’ammontare si determina applicando alla differenza di fatturato le seguenti percentuali:
– 20% per soggetti con ricavi non superiori a 400.000,00 nel 2019;
– 15% per soggetti con ricavi superiori a 400.000,00 e non superiori a 1.000.000,00 nel 2019;
– 10% per soggetti con ricavi superiori a 1.000.000,00 e non superiori a 5.000.000,00 nel 2019
Il contributo minimo previsto ammonta in ogni caso a 2.000,00 Euro.
Il contributo è riconosciuto traminte bonifico, previa presentazione di apposita istanza telematica all’Agenzia delle entrate le cui modaliltàverranno definite in un decreto di prossima emanazione.
Credito d’imposta per canoni di locazione (Art.28)
Ai soggetti con ricavi non superiori a 5 mln di Euro nel 2019, spetta un credito d’imposa nella misura del 60% dell’ammontare del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta anche agli enti non commerciali.
Il credito spetta a condizione che il soggetto abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’esercizio precedente.L’agevolazione è determinata rispetto a quanto pagato nell’esercizio 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno).
Tale misura non è cumulabile in relazione ai medesimi canoni del mese di marzo con riferimento al credito d’imposta pari al 60% di negozi e botteghe (immobili categoria C/1) previsto nel DL 18/2020 Art.65.
Tale credito è fruibile nel modello Redditi 2021 anno 2020, ovvero in compensazione nel mod.F24 successivamente al pagamento dei canoni.
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (Art.120)
Ai soggetti esercenti attività d’impresa in determinati loughi aperti alpubblico tassativamente indicati nella tabella presente nella nostra circolare, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 e per un massimo di 80.000,00 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del contagio.
Negli inteventi agovolabili sono compresi:
• quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
• l’acquisto di arredi di sicurezza;
• gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo / acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;
• l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito in esame è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione F24.
Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro (Art.125)
Ai soggetti esercenti attività d’impresa viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 e per un massimo di 60.000,00 euro, per la sanificazione deglil ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Spese agevolabili:
– La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e dei relativi strumenti utilizzati in tale ambito;
– acquisto di dispositivi di protezione, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti esenziali di sicurezza previsti dalla norma europea;
– acquisto di termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igenizzanti, che siano conformi ai requisiti esenziali di sicurezza previsti dalla norma europea e le eventuali spese di installazione
acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, comprese le spese di installazione.
Il credito in esame è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione F24.
DL 18/2020 “Cura Italia”
“Bonus negozi e botteghe” introdotto a seguito dell’emergenza “coronavirus”, a favore degli esercenti attività d’impresa
In particolare l’Agenzia delle Entrate:
• conferma la rilevanza del pagamento del canone di locazione del mese di marzo 2020;
• specifica l’esclusione dal beneficio per i contratti di locazione aventi ad oggetto immobili di categoria catastale diversa da C/1, ancorchè aventi destinazione commerciale. Di conseguenza non è possibile beneficiare del credito d’imposta per i negozi accatastati D/8 situati all’interno di centri commerciali.
Ricordiamo che il bonus del DL n.18/2020 art. 65 ha introdotto, per il 2020, uno specifico credito d’imposta (c.d. “Bonus negozi e botteghe”) a favore degli esercenti attività d’impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
Il bonus in esame spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
Il credito d’imposta in esame spetta quindi alle imprese esercenti le attività sospese dal citato DPCM 11.3.2020 nel periodo 12.3 – 25.3.2020 (termine prorogato fino al 3.4.2020 e poi fino al 13.4.2020, salvo ulteriori differimenti dovuti al protrarsi della situazione emergenziale).
Il credito d’imposta in esame va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). A tal fine va riportato lo specifico codice tributo “6914” e “2020” quale “anno di riferimento”, ossia l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta.
L’Agenzia, dopo aver confermato che l’agevolazione ha la finalità di ristorare il soggetto del costo sostenuto, chiarisce che il credito d’imposta in esame spetta a seguito dell’avvenuto pagamento del canone. Per poter beneficiare del credito d’imposta assume quindi rilevanza il pagamento del canone del mese di marzo.
Il credito d’imposta, pertanto, non spetta ai soggetti (conduttori) che non hanno pagato / non sono riusciti a pagare il canone di locazione al proprietario dell’immobile (locatore).
DL 104/2020 “Decreto Agosto”
Credito d’imposta per canoni di locazione (vedi DL 34/2020 Art.28)
L’agevolazione è ora determinata rispetto a quanto pagato nell’esercizio 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio). Rimangono inalterate le altre disposizioni in materia.
Crediti bancari e mutui agevolati
Ad oggi esistono due possibilità per ottenere crediti agevolati: una statale ed una provinciale.
Misura statale: attivata con il c.d. “Decreto liquidità” (Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020)
Permette di ottenere un prestito di 25.000 euro garantito dallo Stato al 100% di durata massima di 6 anni. Per questo tipo di misura ci si può recare presso la propria banca e richiedere la modulistica che può variare a seconda dell’istituto di credito. Tale forma di credito è ridotta nell’ammontare massimo rispetto alla misura provinciale e più onerosa in termini di costo di istruttoria.
Di seguito il link alla pagina dedicata del MISE: https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2040955-fondo-di-garanzia-nuove-regole
Misura della Provincia autonoma di Bolzano: attivato in data 7 aprile 2020 dalla Giunta provinciale che ha siglato un accordo con gli istituti di credito e le cooperative di garanzia.
Permette di ottenere un prestito con le banche locali fino a 35.000 euro ad interessi zero per il primo anno e costi di istruttoria a carico della Provincia. Da secondo anno il tasso potrà variare dallo 1.05 al 1.25. A questo accordo che conterrà altre misure per le famiglie e per l’anticipo della cassa integrazione potranno in seguito aderire anche le banche nazionali e anche solo per alcuni provvedimenti e non per tutti. Condizione per attivare questa misura è la previa adesione a Confidi o Garfidi (Confidi se cooperativa sociale e/o con più di 10 dipendenti), in quanto saranno queste due cooperative di garanzia a fare la garanzia per conto della provincia.
Per questo tipo di misura ci si può recare presso la propria banca che svolgerà comunque una valutazione prima di concedere il prestito. Seguirà poi l’adesione alla cooperativa di garanzia secondo la procedura standard.
Di seguito il link alla pagina dedicata della Provincia: http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1036304
Si aggiunge una novità approvata il giorno 21 aprile: sarà possibile richiedere anche crediti di importi compresi fra 35.0000 e 300.000 euro per la durata di 6 anni, dei quali i primi due a tasso zero. Oltre a questo sono previste condizioni agevolate anche per crediti di importi compresi fra 300.000 e 1,5 milioni di euro. Le domande saranno da presentare direttamente in una banca che abbia una filiale in Alto Adige. Imprese e lavoratori autonomi da mercoledì 29 aprile possono fare richiesta di questi crediti agevolati. Le condizioni dell’accordo per questi prestiti di importi superiori sono state concordate con i tre principali istituti di credito dell’Alto Adige: Banca Raiffeisen dell’Alto Adige, Cassa di Risparmio di Bolzano e Banca popolare dell’Alto Adige. Per approfondire si veda la pagina: http://www.provincia.bz.it/news/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=638044
Si rammenta in ogni caso alle cooperative che tali misure, seppur utili, comportano sempre un aumento del debito della cooperativa stessa. Si ricorda altresì di prestare attenzione affinché la banca non conceda una c.d. ristrutturazione del debito, spostando di fatto la garanzia dei propri debiti a carico dello Stato che potrà poi in ogni caso avvalersi di strumenti di recupero forzoso da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione.